In sintesi
Il 28 ottobre 2025 le associazioni datoriali Fidaldo e Domina e le organizzazioni sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolf hanno firmato a Roma l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del lavoro domestico. Il contratto si applica a oltre 817.000 assistenti familiari (colf, badanti e baby sitter) ed entra in vigore il 1° novembre 2025, con validità fino al 31 ottobre 2028.
Il testo integrale aggiornato è consultabile in Riferimenti → CCNL lavoro domestico.
Aumenti retributivi
Il rinnovo prevede un incremento complessivo di 100 € lordi al mese sul livello BS convivente (parametro di riferimento del settore), distribuito in quattro tranche:
| Decorrenza | Aumento mensile cumulato sul livello BS |
|---|---|
| 1° gennaio 2026 | + 40 € |
| 1° gennaio 2027 | + 30 € (totale 70 €) |
| 1° gennaio 2028 | + 15 € (totale 85 €) |
| 1° settembre 2028 | + 15 € (totale 100 €) |
Gli aumenti per gli altri livelli sono proporzionali al parametro retributivo, secondo le tabelle allegate al contratto.
A questo incremento si somma il recupero del costo della vita maturato nel periodo 2021–2025 (circa + 135,75 € sul BS), calcolato sui dati ISTAT.
Nuovo meccanismo di rivalutazione
La rivalutazione annuale automatica dei minimi retributivi passa dall'80 % al 90 % della variazione ISTAT del costo della vita (art. 38). È un cambio strutturale: a parità di inflazione, i minimi cresceranno del 12,5 % in più ogni anno rispetto al regime precedente.
I valori convenzionali di vitto e alloggio restano allineati al 100 % della variazione ISTAT, come in passato.
Vitto e alloggio: nuova regola di mensilizzazione (Art. 36)
Il rinnovo introduce nella stessa norma sui valori convenzionali una precisazione operativa di impatto immediato:
I valori mensili si ottengono moltiplicando per 30 quelli giornalieri. (Art. 36 c. 3)
Si standardizza così la conversione giorno → mese a un divisore unico di 30, superando la prassi diffusa di usare 26 giorni (legati alla settimana lavorativa CCNL di 6 giorni). La differenza è tutt'altro che teorica: lo stesso valore giornaliero produce un mensile del ~15 % più alto (30 / 26 ≈ 1,154).
L'impatto si propaga a tutti gli istituti che usano la retribuzione globale comprensiva di vitto e alloggio dei conviventi come base di calcolo:
- la base di calcolo della tredicesima (vedi Calcolo della tredicesima);
- la quota annua di TFR accantonata;
- l'imponibile contributivo nei mesi in cui il valore convenzionale entra nel monte ore.
Verificare le configurazioni esistenti
Per i rapporti di convivenza già attivi, controllare la modalità di mensilizzazione del vitto/alloggio nel contratto: se era impostata a 26 giorni, va aggiornata a 30 giorni dal 1° gennaio 2026 per allinearsi al nuovo testo CCNL. In Workledger l'opzione è nelle configurazioni del lavoratore.
Nuove tutele
Permessi per assistenza a familiari con disabilità (Art. 19 c. 2)
Per la prima volta nella storia del settore, i lavoratori domestici possono fruire di permessi per assistere familiari con grave disabilità certificata (coniuge/unione civile/convivente di fatto, parente o affine entro il 2° grado, esteso al 3° grado in casi specifici).
Si tratta di un'estensione di principio delle tutele della Legge 104/1992, da cui il lavoro domestico era storicamente escluso. La quantificazione operativa è demandata ad accordo tra le parti.
Congedo di paternità — 10 giorni (Art. 25 c. 3)
Il padre o il genitore intenzionale ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo retribuito, da utilizzare nei 2 mesi precedenti e nei 5 successivi alla data presunta del parto, anche in via non continuativa.
Congedo parentale fino a 4 mesi (Art. 25 c. 7)
Per ogni figlio, ciascun genitore (madre o padre lavoratore) ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo continuativo non superiore a quattro mesi, senza maturazione di istituti retributivi diretti e indiretti. È un'innovazione importante per un settore tradizionalmente carente di tutele genitoriali.
Congedo per donne vittime di violenza di genere (Art. 21)
Confermato e regolamentato il diritto della lavoratrice inserita in percorsi di protezione certificati ad astenersi dal lavoro fino a 3 mesi, con indennità a carico INPS e contribuzione figurativa.
Formazione professionale
L'indennità mensile per i lavoratori in possesso della certificazione UNI 11766:2019 (Tabella L) passa da 11 € a 30 € al mese. È un segnale di valorizzazione della qualificazione professionale degli assistenti familiari.
I lavoratori con almeno 6 mesi di anzianità mantengono i permessi retribuiti per formazione: 40 ore annue per corsi generici e 64 ore per corsi finanziati o riconosciuti dall'Ebincolf (Art. 20).
Festività nazionali
Confermata nell'elenco delle festività la giornata del 4 ottobre — San Francesco d'Assisi, già introdotta dalla legge nazionale.
Nuovi profili professionali
L'art. 9 conferma la classificazione su 4 livelli (A, B, C, D), ciascuno con il proprio livello "super". Tra i profili D super è riconosciuto:
- Assistente familiare educatore formato: lavoratore che, nell'ambito di progetti educativi e riabilitativi, attua interventi per favorire l'inserimento sociale di persone affette da disabilità psichica, disturbi dell'apprendimento o relazionali.
Le parti precisano nelle note che non si tratta della figura dell'educatore professionale della "Legge Iori" (L. 205/2017).
Tabelle in vigore
Le nuove tabelle retributive (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L) entrano in vigore il 1° gennaio 2026 con la prima tranche di aumenti e con la rivalutazione ISTAT. Fino al 31 dicembre 2025 restano in vigore i minimi del CCNL precedente.
I valori aggiornati per il 2026 sono pubblicati in:
Cosa fare per i rapporti in essere
- Verificare il livello e il parametro retributivo del lavoratore.
- Adeguare la retribuzione al nuovo minimo dal cedolino di gennaio 2026, applicando la prima tranche di aumenti (40 € sul BS, proporzionale per gli altri livelli).
- Se la retribuzione effettiva è superiore al nuovo minimo (superminimo individuale), valutare l'eventuale assorbimento secondo quanto previsto dall'art. 3 del CCNL.
- Aggiornare la lettera di assunzione in caso di nuovi rapporti, sostituendo il riferimento al precedente CCNL con quello al testo del 28 ottobre 2025 (Codice CNEL H501).
Workledger applica le nuove tabelle
Dal cedolino di gennaio 2026, Workledger propone in automatico i nuovi minimi tabellari per il livello configurato. Per i lavoratori con retribuzione pattuita superiore al minimo, la voce resta invariata fino a modifica manuale.