Cos'è la tredicesima
La tredicesima è una mensilità aggiuntiva riconosciuta dall'art. 39 del CCNL lavoro domestico a tutti i lavoratori, indipendentemente dal livello di inquadramento e dall'orario contrattuale. Non è un bonus discrezionale: è un diritto maturato mese per mese.
Quando si paga
In via ordinaria la tredicesima si eroga entro il mese di dicembre, contestualmente al cedolino mensile o con un cedolino separato dedicato. In caso di cessazione del rapporto prima di dicembre, la quota maturata fino alla data di uscita viene liquidata insieme alle competenze finali.
È possibile concordare la liquidazione mensile: in questo caso la quota di tredicesima maturata ogni mese viene pagata nel cedolino mensile, e a dicembre non compare alcuna mensilità aggiuntiva separata. Questa opzione è meno comune e può avere implicazioni fiscali diverse.
La base di calcolo
La tredicesima si calcola sulla retribuzione globale di fatto, che comprende tutte le voci retributive ordinarie e continuative:
- paga base CCNL del livello di inquadramento,
- scatti di anzianità,
- superminimi continuativi,
- indennità di vitto e alloggio (solo per i lavoratori conviventi, secondo le tabelle CCNL).
Non entrano nella base:
- straordinari occasionali e non ricorrenti,
- rimborsi spese,
- una-tantum e compensi non continuativi.
Conviventi: vitto e alloggio nella base
Per i lavoratori conviventi le tabelle CCNL fissano un valore convenzionale giornaliero di vitto e alloggio. Questa quota si somma alla retribuzione mensile prima di calcolare la tredicesima, aumentando la base di calcolo.
Formula di calcolo
La quota di tredicesima maturata ogni mese è:
Quota mensile = Retribuzione globale di fatto / 12
La tredicesima annua è la somma delle quote mensili maturate:
Tredicesima = Σ quote mensili dei mesi utili
Per chi è in servizio per l'intero anno con retribuzione stabile, il risultato coincide con una mensilità intera. Per chi ha iniziato o cessato in corso d'anno, oppure ha avuto variazioni retributive, ogni mese contribuisce in base alla retribuzione di quel mese.
La regola dei 15 giorni
I chiarimenti a verbale del CCNL stabiliscono:
Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
In pratica: se il rapporto inizia il 10 di un mese, quei 21 giorni restanti contano come mese intero e la quota di tredicesima matura per intero. Se inizia il 20, quei 11 giorni non raggiungono la soglia e quel mese non matura nulla — non una quota ridotta, proprio zero.
Le giornate di assenza non retribuita si comportano allo stesso modo: si sottraggono dai giorni di calendario del periodo. Se le assenze ingiustificate o i permessi non retribuiti sono abbastanza da portare i giorni utili sotto i 15, il mese perde l'intera quota di tredicesima.
La stessa soglia vale per ferie e TFR.
Effetto delle assenze
| Tipo di assenza | Matura tredicesima? |
|---|---|
| Ferie e festività retribuite | Sì |
| Permessi retribuiti | Sì |
| Malattia (nei limiti di conservazione del posto) | Sì |
| Infortunio sul lavoro (nei limiti di conservazione del posto) | Sì |
| Maternità (nei limiti di conservazione del posto) | Parzialmente — vedi sotto |
| Aspettativa non retribuita | No |
| Assenze ingiustificate | No |
Maternità: regola speciale
Durante il congedo di maternità l'INPS eroga direttamente alla lavoratrice l'indennità di maternità, pari all'80 % della retribuzione. Il datore di lavoro non corrisponde lo stipendio ordinario. Per coerenza, durante i mesi in cui la lavoratrice è interamente in congedo di maternità, la quota di tredicesima a carico del datore di lavoro si riduce al 20 % del valore normale: l'altra parte è già inclusa nell'indennità INPS.
Se il mese è misto — alcune giornate lavorate, altre in congedo — si applica la retribuzione piena per quel mese.
Esempio pratico
Una colf non convivente, livello B, retribuzione mensile 1.300 €, assunta il 1° marzo:
| Periodo | Mesi utili | Calcolo |
|---|---|---|
| Marzo–Dicembre | 10 mesi | (1.300 × 10) / 12 = 1.083,33 € |
Se la stessa lavoratrice avesse ricevuto un aumento a luglio (da 1.300 € a 1.400 €):
| Periodo | Quota mensile | Subtotale |
|---|---|---|
| Marzo–Giugno (4 mesi) | 1.300 / 12 = 108,33 | 433,33 € |
| Luglio–Dicembre (6 mesi) | 1.400 / 12 = 116,67 | 700,00 € |
| Totale | 1.133,33 € |
Il calcolo mese per mese garantisce che ogni variazione retributiva venga rispecchiata correttamente.
IRPEF
Sul fronte fiscale, la tredicesima è imponibile IRPEF. Nel lavoro domestico il datore di lavoro non è sostituto d'imposta: non effettua ritenute. Il lavoratore include la tredicesima nella propria dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Redditi PF).
Nessuna ritenuta alla fonte
A differenza dei rapporti di lavoro subordinato ordinario, il datore di lavoro domestico non trattiene l'IRPEF. La tredicesima viene corrisposta lorda e il lavoratore gestisce autonomamente la propria posizione fiscale.
Come funziona in Workledger
Workledger calcola la tredicesima automaticamente mese per mese, accumulando la quota nel riepilogo del cedolino. A dicembre (o al momento della cessazione) la somma maturata appare come voce dedicata nel cedolino.
La documentazione sulla tredicesima descrive le tre modalità di erogazione disponibili — cedolino di dicembre, cedolino separato, ratei mensili — e come configurarle per ciascun lavoratore.