Retribuzione

Calcolo della tredicesima

Come si calcola la mensilità aggiuntiva per i lavoratori domestici e quando si paga.

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Cos'è la tredicesima

La tredicesima è una mensilità aggiuntiva riconosciuta dall'art. 39 del CCNL lavoro domestico a tutti i lavoratori, indipendentemente dal livello di inquadramento e dall'orario contrattuale. Non è un bonus discrezionale: è un diritto maturato mese per mese.

Quando si paga

In via ordinaria la tredicesima si eroga entro il mese di dicembre, contestualmente al cedolino mensile o con un cedolino separato dedicato. In caso di cessazione del rapporto prima di dicembre, la quota maturata fino alla data di uscita viene liquidata insieme alle competenze finali.

È possibile concordare la liquidazione mensile: in questo caso la quota di tredicesima maturata ogni mese viene pagata nel cedolino mensile, e a dicembre non compare alcuna mensilità aggiuntiva separata. Questa opzione è meno comune e può avere implicazioni fiscali diverse.

La base di calcolo

La tredicesima si calcola sulla retribuzione globale di fatto, che comprende tutte le voci retributive ordinarie e continuative:

  • paga base CCNL del livello di inquadramento,
  • scatti di anzianità,
  • superminimi continuativi,
  • indennità di vitto e alloggio (solo per i lavoratori conviventi, secondo le tabelle CCNL).

Non entrano nella base:

  • straordinari occasionali e non ricorrenti,
  • rimborsi spese,
  • una-tantum e compensi non continuativi.

Conviventi: vitto e alloggio nella base

Per i lavoratori conviventi le tabelle CCNL fissano un valore convenzionale giornaliero di vitto e alloggio. Questa quota si somma alla retribuzione mensile prima di calcolare la tredicesima, aumentando la base di calcolo.

Formula di calcolo

La quota di tredicesima maturata ogni mese è:

Quota mensile = Retribuzione globale di fatto / 12

La tredicesima annua è la somma delle quote mensili maturate:

Tredicesima = Σ quote mensili dei mesi utili

Per chi è in servizio per l'intero anno con retribuzione stabile, il risultato coincide con una mensilità intera. Per chi ha iniziato o cessato in corso d'anno, oppure ha avuto variazioni retributive, ogni mese contribuisce in base alla retribuzione di quel mese.

La regola dei 15 giorni

I chiarimenti a verbale del CCNL stabiliscono:

Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.

In pratica: se il rapporto inizia il 10 di un mese, quei 21 giorni restanti contano come mese intero e la quota di tredicesima matura per intero. Se inizia il 20, quei 11 giorni non raggiungono la soglia e quel mese non matura nulla — non una quota ridotta, proprio zero.

Le giornate di assenza non retribuita si comportano allo stesso modo: si sottraggono dai giorni di calendario del periodo. Se le assenze ingiustificate o i permessi non retribuiti sono abbastanza da portare i giorni utili sotto i 15, il mese perde l'intera quota di tredicesima.

La stessa soglia vale per ferie e TFR.

Effetto delle assenze

Tipo di assenzaMatura tredicesima?
Ferie e festività retribuite
Permessi retribuiti
Malattia (nei limiti di conservazione del posto)
Infortunio sul lavoro (nei limiti di conservazione del posto)
Maternità (nei limiti di conservazione del posto)Parzialmente — vedi sotto
Aspettativa non retribuitaNo
Assenze ingiustificateNo

Maternità: regola speciale

Durante il congedo di maternità l'INPS eroga direttamente alla lavoratrice l'indennità di maternità, pari all'80 % della retribuzione. Il datore di lavoro non corrisponde lo stipendio ordinario. Per coerenza, durante i mesi in cui la lavoratrice è interamente in congedo di maternità, la quota di tredicesima a carico del datore di lavoro si riduce al 20 % del valore normale: l'altra parte è già inclusa nell'indennità INPS.

Se il mese è misto — alcune giornate lavorate, altre in congedo — si applica la retribuzione piena per quel mese.

Esempio pratico

Una colf non convivente, livello B, retribuzione mensile 1.300 €, assunta il 1° marzo:

PeriodoMesi utiliCalcolo
Marzo–Dicembre10 mesi(1.300 × 10) / 12 = 1.083,33 €

Se la stessa lavoratrice avesse ricevuto un aumento a luglio (da 1.300 € a 1.400 €):

PeriodoQuota mensileSubtotale
Marzo–Giugno (4 mesi)1.300 / 12 = 108,33433,33 €
Luglio–Dicembre (6 mesi)1.400 / 12 = 116,67700,00 €
Totale1.133,33 €

Il calcolo mese per mese garantisce che ogni variazione retributiva venga rispecchiata correttamente.

IRPEF

Sul fronte fiscale, la tredicesima è imponibile IRPEF. Nel lavoro domestico il datore di lavoro non è sostituto d'imposta: non effettua ritenute. Il lavoratore include la tredicesima nella propria dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Redditi PF).

Nessuna ritenuta alla fonte

A differenza dei rapporti di lavoro subordinato ordinario, il datore di lavoro domestico non trattiene l'IRPEF. La tredicesima viene corrisposta lorda e il lavoratore gestisce autonomamente la propria posizione fiscale.

Come funziona in Workledger

Workledger calcola la tredicesima automaticamente mese per mese, accumulando la quota nel riepilogo del cedolino. A dicembre (o al momento della cessazione) la somma maturata appare come voce dedicata nel cedolino.

La documentazione sulla tredicesima descrive le tre modalità di erogazione disponibili — cedolino di dicembre, cedolino separato, ratei mensili — e come configurarle per ciascun lavoratore.

Riferimenti