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Aggiornamento tabelle retributive CCNL — 1 gennaio 2026

Rivalutazione dei minimi retributivi del CCNL lavoro domestico in vigore dal 1° gennaio 2026.

·Fonte: Ministero del Lavoro

In sintesi

In data 11 febbraio 2026 la Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo, istituita presso il Ministero del Lavoro, ha definito le nuove tabelle retributive del CCNL lavoro domestico con decorrenza 1° gennaio 2026. L'aggiornamento applica la prima tranche degli aumenti previsti dal rinnovo CCNL del 28 ottobre 2025, insieme al recupero della variazione ISTAT del costo della vita.

Cosa cambia

  • I minimi retributivi orari dei lavoratori non conviventi sono aggiornati per tutti i livelli di inquadramento.
  • I minimi mensili dei lavoratori conviventi seguono la stessa rivalutazione.
  • Sul livello BS convivente si applica la prima tranche di aumento del rinnovo: + 40 € al mese, oltre al recupero del costo della vita.
  • I valori convenzionali di vitto e alloggio sono rivalutati al 100 % della variazione ISTAT e si mensilizzano moltiplicando il valore giornaliero per 30 (Art. 36 CCNL).
  • Gli scatti di anzianità continuano a maturare con cadenza biennale secondo l'Art. 37 CCNL.

I valori puntuali sono pubblicati nella sezione Riferimenti → Minimi tabellari.

Quando si applicano

Le nuove tabelle si applicano alle retribuzioni di competenza gennaio 2026 in poi. I cedolini del mese di dicembre 2025 restano regolati dalle tabelle precedenti.

Cedolini automatici

Workledger applica automaticamente la tabella in vigore alla data del cedolino. Per i rapporti già attivi, dal cedolino di gennaio 2026 vengono proposti i nuovi minimi.

Cosa fare

Per i rapporti di lavoro in essere:

  1. Verificare il livello di inquadramento del lavoratore.
  2. Confrontare la retribuzione attuale con il nuovo minimo del livello.
  3. Se la retribuzione attuale è inferiore al nuovo minimo, adeguarla a decorrere da gennaio 2026.
  4. Se la retribuzione è superiore al minimo (per superminimo individuale), valutare se mantenere la differenza o se assorbirla nei limiti consentiti dall'Art. 3 del CCNL.

Riferimenti