Il trattamento di fine rapporto spetta a colf, badanti e babysitter in ogni caso di cessazione — dimissioni, licenziamento, scadenza di un contratto a termine — qualunque sia l'orario, anche per poche ore a settimana. Il datore di lavoro domestico non lo versa all'INPS né a un fondo: lo accantona in casa, mese dopo mese, e lo paga tutto insieme alla fine, rivalutato. La regola è semplice — la retribuzione utile dell'anno divisa per 13,5 — ma la base non è il solo stipendio: comprende il rateo di tredicesima e, per i conviventi, il vitto e alloggio convenzionale. Qui trovi la formula con gli esempi 2026, la rivalutazione ISTAT con un esempio completo su più anni, l'anticipo e quando va pagato.
La formula: retribuzione utile dell'anno diviso 13,5
L'art. 41 del CCNL riprende la legge 297/1982: per ogni anno di servizio si accantona una quota pari alle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio, divise per 13,5 — il 7,41% della retribuzione utile.
TFR di un anno intero = retribuzione utile annua / 13,5
quota del mese = retribuzione utile del mese / 13,5
Nella retribuzione utile entra tutto ciò che è corrisposto in modo non occasionale:
| Voce | Entra nella base del TFR |
|---|---|
| Paga base, superminimo, scatti di anzianità, indennità contrattuali | Sì |
| Tredicesima (come rateo mensile, 1/12) | Sì |
| Vitto e alloggio convenzionale (conviventi) | Sì, anche se goduto in natura |
| Ferie, festività, permessi retribuiti, straordinario continuativo | Sì |
| Straordinario occasionale, rimborsi spese, una tantum | No |
| Contributi INPS e Cassa Colf | No |
Con orario stabile la retribuzione utile di un anno intero è dunque tredici mensilità (dodici più la tredicesima), più — per chi convive — dodici mesi di vitto e alloggio. Regola pratica: il TFR di un anno vale poco meno di una mensilità globale (13/13,5 = 96,3%).
La base non è il solo stipendio
Dividere per 13,5 le sole dodici mensilità è l'errore più diffuso: mancano il rateo di tredicesima e, per i conviventi, il vitto e alloggio. Il TFR risulta più basso del 7,7% per una colf a ore e di oltre il 20% per una badante convivente.
Colf a ore: il mensile equivalente
Per chi è pagato a ore la base mensile è il mensile equivalente: paga oraria × ore settimanali × 4,3334 (le settimane medie di un mese). Con il minimo 2026 del livello B, 7,01 €/ora (minimi tabellari), per una colf con 20 ore settimanali:
Mensile equivalente 7,01 × 20 × 4,3334 = 607,54 €
Rateo di tredicesima 607,54 / 12 = 50,63 €
Quota TFR del mese (607,54 + 50,63) / 13,5 = 48,75 €
TFR di un anno intero 13 × 607,54 / 13,5 = 585,04 €
È lo stesso rateo esposto nell'esempio di busta paga della colf a ore. Per qualunque altro orario o paga vale la scorciatoia TFR annuo ≈ paga oraria × ore settimanali × 4,173 (cioè 4,3334 × 13 / 13,5): una colf da 12 ore al minimo matura circa 351 € l'anno, una da 20 ore pagata 9 € l'ora circa 751 €. Sopra il minimo conta la paga oraria globale effettiva, superminimo e scatti compresi.
Badante convivente: il vitto e alloggio entra nella base
Per il convivente la retribuzione è mensile e alla base si aggiunge il valore convenzionale del vitto e alloggio: nel 2026 6,66 € al giorno, cioè 199,80 € al mese (× 30), che entra nel TFR anche se goduto in natura (esempio di busta paga della badante convivente). Con il minimo 2026 del livello CS:
Retribuzione mensile 1.193,84 €
Vitto e alloggio 6,66 × 30 = 199,80 €
Rateo di tredicesima (1.193,84 + 199,80) / 12 = 116,14 €
Quota TFR del mese (1.193,84 + 116,14 + 199,80) / 13,5 = 111,84 €
TFR di un anno intero 13 × (1.193,84 + 199,80) / 13,5 = 1.342,02 €
Per gli altri livelli basta sostituire il mensile: (mensile + 199,80) × 13 / 13,5 — ad esempio 1.139,15 € l'anno per una convivente B, 1.206,78 € per una BS.
L'ordine di grandezza da tenere a mente
Una badante convivente CS al minimo 2026 matura circa 1.342 € l'anno: dopo 5 anni sono circa 6.700 €, dopo 10 anni oltre 13.400 €, prima della rivalutazione. Nessun ente raccoglie questa somma: resta a carico del datore, che fa bene ad accantonarla man mano.
Quali mesi maturano il TFR
- La quota matura per ogni mese in cui il rapporto copre almeno 15 giorni di calendario (le assenze non retribuite si sottraggono dai giorni): un rapporto iniziato il 20 non matura nulla per quel mese. È lo stesso criterio di ferie e tredicesima (come conta un mese incompleto).
- Il TFR matura per intero anche durante malattia, infortunio e maternità, compresi i giorni pagati al 50% o non pagati entro il periodo di conservazione del posto (art. 2120, comma 3, del codice civile).
- La base si aggiorna nel tempo: ogni gennaio con i nuovi minimi, ogni due anni con lo scatto di anzianità (4% della paga base), e con gli aumenti concordati. Le quote passate non si ricalcolano sull'ultima paga: si rivalutano.
La rivalutazione ISTAT: 1,5% fisso più il 75% dell'inflazione
Ogni 31 dicembre il fondo esistente al 31 dicembre dell'anno precedente — tutto tranne la quota maturata nell'anno in corso — si rivaluta con un tasso composto da una parte fissa e una legata ai prezzi:
tasso di rivalutazione = 1,5% fisso
+ 75% × inflazione FOI (dicembre su dicembre)
La rivalutazione è composta: l'anno dopo si rivaluta anche la rivalutazione già accreditata. Il coefficiente lo pubblica l'ISTAT ogni mese, a metà del mese successivo; quelli definitivi degli ultimi anni:
| Anno | Coefficiente di dicembre | Rivaluta il fondo esistente al |
|---|---|---|
| 2021 | 4,359238% | 31 dicembre 2020 |
| 2022 | 9,974576% | 31 dicembre 2021 |
| 2023 | 1,944162% | 31 dicembre 2022 |
| 2024 | 2,320017% | 31 dicembre 2023 |
| 2025 | 2,311148% | 31 dicembre 2024 |
Il coefficiente di ciascun anno si applica quindi al fondo dell'anno precedente: con il 2,311148% di dicembre 2025 si rivaluta il TFR accantonato fino al 31 dicembre 2024.
Nell'anno della cessazione si rivaluta per la frazione d'anno: 1,5% × mesi / 12, più il 75% dell'inflazione tra dicembre e il mese di cessazione. Il mese di cessazione conta per intero se il rapporto termina dal 15 in poi, altrimenti si usa il coefficiente del mese precedente: il coefficiente di un mese vale per le cessazioni dal 15 di quel mese al 14 del successivo. Ad esempio il coefficiente di luglio 2026 è 3,136358% (1,5% × 7/12 = 0,875%, più il 75% dell'inflazione da dicembre 2025). La rivalutazione non si paga ogni anno: si calcola anno per anno e si liquida tutta insieme con il TFR, in una voce distinta della busta paga finale.
Esempio completo: badante convivente dal 2023 al 2026
Badante convivente livello CS al minimo tabellare, assunta il 1° gennaio 2023, rapporto cessato il 31 luglio 2026. Ogni gennaio mensile e vitto e alloggio si sono adeguati ai nuovi minimi; dal 1° gennaio 2025, compiuti i due anni, è scattato il primo scatto di anzianità (4% della paga base). Per una colf a ore il procedimento è identico, con il mensile equivalente al posto di mensile più vitto e alloggio.
Prima le quote: la retribuzione utile di ogni anno intero è 13 volte la somma di mensile e vitto e alloggio; per il 2026 sono 7 mesi più il rateo di tredicesima (× 13/12).
| Anno | Mensile + vitto e alloggio | Retribuzione utile | Quota TFR (÷ 13,5) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.120,76 + 194,10 = 1.314,86 € | 17.093,18 € | 1.266,16 € |
| 2024 | 1.127,04 + 195,60 = 1.322,64 € | 17.194,32 € | 1.273,65 € |
| 2025 | 1.183,37¹ + 198,00 = 1.381,37 € | 17.957,81 € | 1.330,21 € |
| 2026 (7 mesi) | 1.241,59¹ + 199,80 = 1.441,39 € | 10.930,54 € | 809,67 € |
| Totale | 4.679,69 € |
¹ Minimo dell'anno più lo scatto di anzianità (1.137,86 + 45,51 nel 2025; 1.193,84 + 47,75 nel 2026).
Poi la rivalutazione, applicata ogni anno al fondo esistente al 31 dicembre precedente, comprese le rivalutazioni già accreditate:
| Rivalutazione al | Fondo da rivalutare | Coefficiente | Rivalutazione |
|---|---|---|---|
| 31 dicembre 2023 | non si applica | — | — |
| 31 dicembre 2024 | 1.266,16 € | 2,320017% | 29,38 € |
| 31 dicembre 2025 | 2.569,19 € | 2,311148% | 59,38 € |
| 31 luglio 2026 | 3.958,78 € | 3,136358% | 124,16 € |
| Totale | 212,92 € |
Il fondo da rivalutare cresce ogni anno: alla quota precedente si sommano la rivalutazione appena accreditata e la nuova quota. La quota 2026 non si rivaluta perché maturata nell'anno della cessazione. Il TFR da liquidare al 31 luglio 2026 è 4.892,61 €: 4.679,69 € di quote più 212,92 € di rivalutazione.
Anticipo del TFR: fino al 70%, una volta l'anno
L'art. 41, comma 2 del CCNL è più favorevole della disciplina generale (otto anni di anzianità e motivi specifici): nel lavoro domestico il datore anticipa, a richiesta del lavoratore e non più di una volta l'anno, fino al 70% di quanto maturato, cioè di quanto spetterebbe se il rapporto cessasse quel giorno, rivalutazione compresa.
Nell'esempio, con un fondo di 3.958,78 € a fine 2025 l'anticipo massimo sarebbe stato 2.771,15 €; il residuo (1.187,63 €) sarebbe rimasto accantonato e da lì in poi si sarebbe rivalutato solo quello (37,25 € nel 2026 invece di 124,16 €). Alla cessazione si sarebbe pagata la differenza: 809,67 + 1.187,63 + 37,25 = 2.034,55 €. Ogni anticipo va formalizzato: richiesta scritta del lavoratore, voce «Anticipo TFR» distinta in busta paga, ricevuta.
Quando e come va pagato
Il TFR è dovuto in ogni caso di cessazione: dimissioni anche senza preavviso, licenziamento anche per giusta causa, scadenza del termine — compreso un contratto di poche settimane per una sostituzione —, morte del lavoratore (spetta a coniuge, figli e familiari a carico, art. 42). Se muore il datore, grava sugli eredi (art. 40).
Va corrisposto al termine del rapporto, di norma con l'ultima busta paga insieme a ferie non godute, tredicesima maturata ed eventuale indennità di preavviso. Il CCNL non prevede dilazioni; il ritardo espone a interessi e rivalutazione monetaria, e il diritto si prescrive in cinque anni dalla cessazione. Tre accortezze:
- Il coefficiente del mese di cessazione esce a metà del mese dopo. Se il rapporto termina dal 15 in poi si può liquidare il TFR con un cedolino separato il mese successivo, oppure pagarlo subito con l'ultimo coefficiente disponibile e conguagliare la differenza.
- Niente contributi, niente ritenute. Sul TFR non si versano contributi INPS né Cassa Colf e il datore non trattiene imposte: si paga l'importo lordo calcolato sopra.
- Niente TFR pagato mese per mese in busta. Il CCNL non lo prevede: il lavoratore perde rivalutazione e tassazione separata, e senza accordo scritto e voce distinta in ogni cedolino la somma rischia di essere considerata retribuzione, con il TFR ancora dovuto alla fine.
Tassazione: nessuna ritenuta, tassazione separata a carico del lavoratore
Il datore di lavoro domestico non è sostituto d'imposta: paga il TFR per intero e lo riporta nella dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica che rilascia al lavoratore. È il lavoratore a dichiararlo, nell'anno in cui lo incassa (anche gli anticipi), nel quadro RM del modello Redditi Persone Fisiche — sezione dei redditi corrisposti da soggetti non obbligati alle ritenute; chi presenta il 730 aggiunge il solo quadro RM. Il TFR è soggetto a tassazione separata, con un'aliquota media più favorevole di quella ordinaria; l'imposta la liquida l'Agenzia delle Entrate.
Gli errori più comuni
- Dividere per 13,5 le sole dodici mensilità — mancano il rateo di tredicesima e, per i conviventi, il vitto e alloggio.
- Moltiplicare l'ultima mensilità per gli anni di servizio — il TFR è la somma delle quote di ogni anno, ciascuna sulla retribuzione di quell'anno, più la rivalutazione.
- Dimenticare la rivalutazione, o applicarla anche alla quota dell'anno in corso — si rivaluta solo il fondo al 31 dicembre precedente, con interesse composto.
- Anticipare più del 70%, o più volte nello stesso anno — è il limite dell'art. 41 del CCNL.
Come funziona in Workledger
Workledger calcola la quota TFR in ogni cedolino sulla retribuzione utile del mese e la espone nel prospetto TFR della busta paga: maturato nel mese, nell'anno e negli anni precedenti, erogato e residuo. Un anticipo si registra come voce del cedolino, con l'indicazione del maturato e del 70% massimo. Alla cessazione il cedolino finale liquida il residuo con la voce Liquidazione TFR e calcola la Rivalutazione TFR anno per anno sugli indici FOI, nello stesso cedolino o in un cedolino successivo di sola liquidazione. Il report Situazione TFR riepiloga maturato, anticipi e residuo per tutti i lavoratori; la pagina Cedolini mostra il flusso completo.
Riferimenti
- CCNL Art. 41 — Trattamento di fine rapporto
- CCNL Art. 42 — Indennità in caso di morte
- Legge 29 maggio 1982, n. 297 — Disciplina del trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.)
- Minimi tabellari 2026
- Documentazione: TFR — panoramica
- Documentazione: Cessazione del rapporto
- Guida: Busta paga colf — esempio completo
- Guida: Busta paga badante convivente — esempio completo
- Guida: Calcolo della tredicesima